DETRAIBILITA’ CONTRIBUTI SCOLASTICI

In generale, è consentito dedurre le spese di istruzione relative alla frequenza scolastica e di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione tenuti presso istituti o università italiana o straniere. Per queste ultime la misura degli importi deducibili non può essere superiore all’ammontare dei contributi previsti per i corrispondenti istituti italiani.

L’Agenzia delle Entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali spiegando che “sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento”. Pertanto, anche il contributo scolastico volontario, se finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa e se il versamento è effettuato tramite banca o ufficio postale o nelle altre modalità indicate dalla legge, è detraibile/deducibile.

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