L’art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/ 2001, come modificato dall’art.68 D.Lgs. 150/ 2009 obbliga le pubbliche amministrazioni a provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del codice disciplinare specificando che tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti all’affissione del predetto codice all’ingresso della sede di lavoro: “la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro”.
SANZIONI DISCIPLINARI ,PERSONALE DOCENTE – T.U.della scuola (D.Lgs. 297/1994), in particolare artt. 493-499dlgs-2971994
Avvertimento scrittocostituisce il primo grado di sanzione disciplinare e consiste nel richiamo all’osservanza del proprio dovere a seguito di mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio (art.492 D.Lgs. 297/94).
Comminabili dal Dirigente Scolastico
Censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, relativa a mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d’ufficio (art.493 D.Lgs. 297/94).
Comminabili dal Dirigente Scolastico
Sospensione dall’insegnamento fino ad 1 meseconsiste nel divieto di esercitare la funzione docente con la perdita del trattamento economico ordinario. E’ inflitta per: A) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; B) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; C) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ald overi di vigilanza (art.494 D.Lqs. 297/94).
Comminabili dal Dirigente Scolastico
Sospensione dall’insegnamento da oltre ad 1 mese a 6 mesiè inflitta: A) nei casi di sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; B) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale; C) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; D) per abuso di autorità (art.495 D.Lgs. 297/94).
Comminabili dal Dirigente Scolastico
((fino a 10 gg.) U.P.D. dell’USR (da 11 gg. a 1 mese)
Sospensione dall’insegnamento per un periodo di 6 mesi e successiva utilizzazione in compiti diversi dall’insegnamentoè inflitta per: A) il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (art. 496 de! D.Lgs. 297/94); B) gli atti peri quali è inflitta la sanzione devono essere tali da denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere la funzione docente.
Comminabili dal Dirigente Scolastico
((fino a 10 gg.) U.P.D. dell’USR (da 11 gg. a 1 mese)
Destituzioneconsiste nella cessazione dal rapporto d’impiego è inflitta per: A) atti che siano in grave contrasto con ‘doveri inerenti alla funzione; B) attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie; C) illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza; D) gravi atti di inottemperanza; E) richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio; F) gravi abusi di autorità (art. 498 d&D,Lgs. 297/94).
Comminabili dal Dirigente Scolastico
((fino a 10 gg.) U.P.D. dell’USR (da 11 gg. a 1 mese)
Rimprovero verbale A) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche interna di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro; B) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico; C) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; D) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio; E) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300del 1970; F) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati; G) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, ovvero danno o pericolo all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi. (art. 95 comma 4 CCNL 29/11,07).
Comminabile dal Dirigente Scolastico
Rimprovero verbale Stesse ipotesi di cui al rimprovero verbale.
Comminabile dal Dirigente Scolastico
Multe per un importo variabile fino ad massimo di 4 ore Stesse ipotesi di cui al rimprovero verbale.
Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni
A) recidiva nelle mancanze previste dall’art. 95 comma4del CCNL29/11/2007 (cfr. punti precedenti), che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa; B) particolare gravità delle mancanze previste dall’art. 95 comma4del CCNL29/11/2007; C) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione é determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all’Amministrazione,agli utent o ai terzi;(cfr:Licenziamento disciplinare con preavviso); D) ingiustificato ritardo,fino a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; E) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; F) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi; G) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi; H) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione,esulanti dal rispetto della libertà di pensiero, aisensi dell’art. 1 della legge n.300 del 1970; I) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; L) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi. (art. 9Scommo 6 CCNL 29/11,07).